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ARTICOLO
1
Viene
costituita nella città di Breno una Compagnia con la
denominazione di “ASSOCIAZIONE ARCIERI CASTELLO DI BRENO”,
con lo scopo di far conoscere e sviluppare la pratica dello
sport del tiro con l’arco nelle sue diverse specialità e di
promuovere in questo campo l’organizzazione di manifestazioni
agonistiche.
La
Compagnia svolge la sua attività nell’ambito della
Federazione Italiana di Tiro con l’Arco alla quale aderisce e
della quale è impegnata a rispettare le norme statuarie e
regolamentari.
ARTICOLO
2
L'ammissione del
Socio alla Compagnia avviene su domanda scritta, indirizzata al
Presidente della Compagnia stessa, dietro presentazione di un
altro socio. Nella domanda l'aspirante socio si impegna a
rispettare lo Statuto sociale e le altre norme federali. La
domanda di ammissione è sottoposta alla approvazione del
Consiglio Direttivo.
ARTICOLO
3
Il
Socio è tenuto al pagamento della quota annuale di affiliazione
determinata dagli organi statuari per ciascuna classe di soci e
che è comprensiva della quota di affiliazione alla federazione
Italiana Tiro con l'Arco. L'appartenenza alla Compagnia da
diritto alla partecipazione all'attività sportiva ed agonistica
sia nell'ambito della Compagnia stessa che in quello federale.
ARTICOLO
4
La
Compagnia è costituita da:
a)
Soci fondatori e cioè i Soci che hanno provveduto alla
costituzione della Compagnia.
b)
Soci ordinari e cioè della classe maschile, femminile e
veterani.
c)
Soci juniores e allievi, secondo le classificazioni federali.
In
sede di Assemblea sono esclusi dal voto i soci juniores e
allievi.
ARTICOLO
5
La
qualifica di Socio si perde:
a)
per dimissioni scritte e motivate.
b)
per radiazione.
c)
per morosità nel pagamento delle quote sociali.
Il
provvedimento di cui al punto b) viene preso dal Consiglio
Direttivo per motivi di particolare gravità e udito
l'interessato.
ARTICOLO
6
Sono
Organi della Compagnia:
1)
L'Assemblea dei Soci.
2)
Il Consiglio Direttivo.
3)
Il Presidente.
Organi
facoltativi:
a)
Il Collegio dei Probviri e Commissione di Disciplina.
b)
Il Collegio dei revisori dei Conti.
ARTICOLO
7
L'Assemblea
dei Soci viene convocata in sede ordinaria dal Presidente almeno
una volta all'anno ed in sede straordinaria sempre dal
Presedente a richiesta motivata di 1/3 dei Soci o su richiesta
del Consiglio Direttivo. La convocazione avviene per lettera
raccomandata da inviare almeno sette giorni prima della data
stabilita.
In
sede ordinari L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:
a)
nomina degli Organi Direttivi.
b)
Approvazione della relazione del Presidente.
c)
Approvazione del rendiconto finanziario.
d)
determinazione della quota sociale.
e)
Definizione dei criteri generali dell'attività sportiva ed
agonistica. In sede straordinaria l'Assemblea delibera sulle
modifiche dello Statuto, sullo scioglimento della Società e
sugli argomenti particolari proposti dai Soci o dal Consiglio
nell'ipotesi di convocazione a richiesta previsto al comma 1.
ARTICOLO
8
L'Assemblea
Ordinaria delibera validamente in prima convocazione quando sono
presenti almeno il 50% dei Soci in persona o per delega e in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. in
sede straordinaria l'Assemblea delibera validamente in prima
convocazione con la partecipazione del 75% dei Soci ed in
seconda convocazione con la partecipazione di almeno il 50% dei
Soci. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere
almeno un'ora. Per lo scioglimento della Compagnia è necessaria
l'unanimità dei Soci. Ciascun socio non può essere portatore
di più di una delega.
ARTICOLO
9
Il
Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Ordinaria dei
Soci e dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. e' composto da
n. 5 membri e nel suo ambito viene nominato il Vice Presidente,
il Segretario, il Direttore Sportivo, il tesoriere. E' convocato
dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario o a
richiesta di almeno tre Consiglieri e delibera a maggioranza
semplice dei presenti.
Sono
di competenza del Consiglio:
a)
Ammissione di nuovi Soci.
b)
Preparazione dei rendiconti finanziari.
c)
Determinazione dell'attività sportiva ed agonistica secondo le
indicazioni dell'Assemblea.
d)
Provvedimenti di disciplina.
e)
Tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per dare
esecuzione alle delibere Assembleari.
ARTICOLO
10
Il
Presidente della Compagnia viene eletto con suffragio diretto
dall'Assemblea a maggioranza semplice. resta in carica 2 anni ed
è rieleggibile. Ha la rappresentanza della Compagnia nei
confronti dei terzi e della Federazione. Presiede l'Assemblea ed
il Consiglio direttivo e ne dirige l'attività. In caso di
impedimento può essere sostituito dal Vice Presidente. Ogni
anno deve presentare all'Assemblea dei Soci una relazione
sull'attività svolta.
ARTICOLO
11
Per
quanto non previsto nel presente Statuto valgono per analogia ed
in quanto applicabili le norme dello Statuto de del regolamento
organico Fitarco.
L'articolo
9 in data 07/10/1987 è stato modificato portando il numero dei
Consiglieri a cinque; Il Segretario, viene nominato dal
Presidente stesso all'interno del Consiglio o al di fuori di
esso.
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