COMPAGNIA ARCIERI CASTELLO DI BRENO  04/031 bren
Villaggio Pedersoli 6 - 25043 Breno (BS)
Codice fiscale: 90002840172
 Iscritta alla FITARCO il 17/02/1984
Telefono: 0364/320956
Email: arciericastello@libero.it  

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IL NOSTRO STATUTO

ARTICOLO 1

Viene costituita nella città di Breno una Compagnia con la denominazione di “ASSOCIAZIONE ARCIERI CASTELLO DI BRENO”, con lo scopo di far conoscere e sviluppare la pratica dello sport del tiro con l’arco nelle sue diverse specialità e di promuovere in questo campo l’organizzazione di manifestazioni agonistiche.

La Compagnia svolge la sua attività nell’ambito della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco alla quale aderisce e della quale è impegnata a rispettare le norme statuarie e regolamentari.  

ARTICOLO 2

L'ammissione del Socio alla Compagnia avviene su domanda scritta, indirizzata al Presidente della Compagnia stessa, dietro presentazione di un altro socio. Nella domanda l'aspirante socio si impegna a rispettare lo Statuto sociale e le altre norme federali. La domanda di ammissione è sottoposta alla approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3

Il Socio è tenuto al pagamento della quota annuale di affiliazione determinata dagli organi statuari per ciascuna classe di soci e che è comprensiva della quota di affiliazione alla federazione Italiana Tiro con l'Arco. L'appartenenza alla Compagnia da diritto alla partecipazione all'attività sportiva ed agonistica sia nell'ambito della Compagnia stessa che in quello federale.

ARTICOLO 4

La Compagnia è costituita da:

a) Soci fondatori e cioè i Soci che hanno provveduto alla costituzione della Compagnia.

b) Soci ordinari e cioè della classe maschile, femminile e veterani.

c) Soci juniores e allievi, secondo le classificazioni federali.

In sede di Assemblea sono esclusi dal voto i soci juniores e allievi.

ARTICOLO 5

La qualifica di Socio si perde:

a) per dimissioni scritte e motivate.

b) per radiazione.

c) per morosità nel pagamento delle quote sociali.

Il provvedimento di cui al punto b) viene preso dal Consiglio Direttivo per motivi di particolare gravità e udito l'interessato.

ARTICOLO 6

Sono Organi della Compagnia:

1) L'Assemblea dei Soci.

2) Il Consiglio Direttivo.

3) Il Presidente.

Organi facoltativi:

a) Il Collegio dei Probviri e Commissione di Disciplina.

b) Il Collegio dei revisori dei Conti.

ARTICOLO 7

L'Assemblea dei Soci viene convocata in sede ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno ed in sede straordinaria sempre dal Presedente a richiesta motivata di 1/3 dei Soci o su richiesta del Consiglio Direttivo. La convocazione avviene per lettera raccomandata da inviare almeno sette giorni prima della data stabilita.

In sede ordinari L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

a) nomina degli Organi Direttivi.

b) Approvazione della relazione del Presidente.

c) Approvazione del rendiconto finanziario.

d) determinazione della quota sociale.

e) Definizione dei criteri generali dell'attività sportiva ed agonistica. In sede straordinaria l'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento della Società e sugli argomenti particolari proposti dai Soci o dal Consiglio nell'ipotesi di convocazione a richiesta previsto al comma 1.

ARTICOLO 8

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente in prima convocazione quando sono presenti almeno il 50% dei Soci in persona o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. in sede straordinaria l'Assemblea delibera validamente in prima convocazione con la partecipazione del 75% dei Soci ed in seconda convocazione con la partecipazione di almeno il 50% dei Soci. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Per lo scioglimento della Compagnia è necessaria l'unanimità dei Soci. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci e dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. e' composto da n. 5 membri e nel suo ambito viene nominato il Vice Presidente, il Segretario, il Direttore Sportivo, il tesoriere. E' convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario o a richiesta di almeno tre Consiglieri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Sono di competenza del Consiglio:

a) Ammissione di nuovi Soci.

b) Preparazione dei rendiconti finanziari.

c) Determinazione dell'attività sportiva ed agonistica secondo le indicazioni dell'Assemblea.

d) Provvedimenti di disciplina.

e) Tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per dare esecuzione alle delibere Assembleari.

ARTICOLO 10

Il Presidente della Compagnia viene eletto con suffragio diretto dall'Assemblea a maggioranza semplice. resta in carica 2 anni ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza della Compagnia nei confronti dei terzi e della Federazione. Presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e ne dirige l'attività. In caso di impedimento può essere sostituito dal Vice Presidente. Ogni anno deve presentare all'Assemblea dei Soci una relazione sull'attività svolta.

ARTICOLO 11

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono per analogia ed in quanto applicabili le norme dello Statuto de del regolamento organico Fitarco.

L'articolo 9 in data 07/10/1987 è stato modificato portando il numero dei Consiglieri a cinque; Il Segretario, viene nominato dal Presidente stesso all'interno del Consiglio o al di fuori di esso.